I Concessionari, ovvero i gestori della succursale della casa costruttrice o dell’automercato che accettano i veicoli destinati alla demolizione, li gestiscono secondo le modalità previste per il “deposito temporaneo” di rifiuti. Tale “deposito temporaneo” è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel caso esclusivo di veicoli senza fuoriuscite di liquidi e gas le cui componenti destinate alla successiva messa in sicurezza siano integre.
Gli Autodemolitori, ovvero i centri di raccolta e gli impianti di trattamento, dovranno:
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- installare entro il 31 Dicembre 2020 un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso e, nel caso in cui tale adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, potranno richiedere all’Autorità competente la concessione di utilizzare sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta per un periodo ulteriore di 12 mesi;
- effettuare le operazioni per la messa in sicurezza entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo fuori uso nel centro di raccolta, anche se il veicolo non risulta ancora cancellato dal PRA;
- garantire la tracciabilità dei pezzi di ricambio venduti con l’indicazione sui documenti di vendita dei ricambi matricolati posti in commercio;
- prevedere sulle componenti smontate dai veicoli fuori uso anche le operazioni di condizionamento consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica delle loro funzionalità, per verificare la possibilità di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;
- utilizzare, a seguito di un DPR che sarà emanato entro 180 giorni dal Decreto, il nuovo “Registro Unico Telematico” dei veicoli fuori uso che andrà a sostituire il “Registro della Questura” previsto dal D.Lgs. 285/1992;
- presentare regolarmente il MUD, pena la sospensione dell’Autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi;
- effettuare anche disgiuntamente le attività di recupero R4, R12 e R13.