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Il D. Lgs. 116/2020 del 03/09/2020, entrato in vigore il 26/09/2020, di recepimento delle Direttiva Europee su rifiuti e imballaggi ha modificato in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale

DI SEGUITO LE PRINCIPALI NOVITÀ:

• Registri di carico e scarico rifiuti: vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti. Viene modificato invece l’obbligo di conservazione, che passa (riducendosi) dai cinque ai tre anni.
• Trasporto dei rifiuti e Formulario: viene introdotta la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore. Viene modificata la tempistica per la durata di conservazione dei formulari, che si riduce da cinque a tre anni. Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, questi si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene consentito inoltre che per quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede – in alternativa al FIR – venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto. Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività quindi è accompagnato sempre da un documento, FIR o DDT, e comporta l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. La medesima disposizione è prevista per la movimentazione del materiale tolto d’opera per le attività di manutenzione (ex commi 1 e 3, dell’articolo 230).
• Responsabilità nella gestione dei rifiuti: Viene confermata l’esclusione della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 (Allegato C alla parte Quarta del Codice dell’Ambiente), o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12 (Allegato B alla parte Quarta del Codice dell’Ambiente), al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato, entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. Tuttavia, per le operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto. Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
• Cessazione qualifica di rifiuto: A seguito della modifica dell’art. 184-ter, non è più prevista l’operazione di “preparazione al riutilizzo” tra le attività di recupero funzionali all’effettuazione di processi di “End of Waste”. “La preparazione per il riutilizzo” rimane un’operazione su rifiuto e necessita di apposita autorizzazione.
• Rifiuti Urbani: A partite dal 1° gennaio 2021 i rifiuti individuati nell’allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale, nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni, saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati a meno che l’utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa. Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni.
• Deposito temporaneo prima della raccolta: non deve essere autorizzato, ma rispettare determinate condizioni. Si segnala il comma 1 lett c): “c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonchè per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.” L’obiettivo è quello di aumentare i punti di raccolta dei materiali risultanti da demolizioni e costruzioni edili permettendo ai punti vendita di materiali edili di ricevere gli inerti evitando che questi vengano abbandonati ovunque.
• Il nuovo articolo 188 definisce la “Responsabilità della gestione dei rifiuti” mantenendola incardinata al produttore o detentore dei rifiuti che dovrà occuparsi di affidarli scrupolosamente a soggetti regolarmente autorizzati.
• In merito all’Allegato C della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la definizione dell’operazione R4 comprende anche “la preparazione per il riutilizzo” di cui all’articolo 214-bis.

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