Le autorizzazioni ambientali in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 restano valide fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.
Tornano i limiti del deposito temporaneo dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia sarà consentito il deposito temporaneo:
- in relazione al quantitativo, fino a 30 mc complessivi, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi, con cadenza trimestrale;
- in relazione al limite temporale massimo, entro un anno.