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RENTRI Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi di seguito riportati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. I trasportatori di rifiuti non pericolosi; gli intermediari di rifiuti non pericolosi; i produttori di rifiuti non pericolosi, di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:

  1. c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
    d) i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
    g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

L’iscrizione al RENTRI è prevista secondo i seguenti scaglioni:

  • a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e gli Impianti di Recupero e Smaltimento Rifiuti;
  • a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Si rammenta, inoltre, che i modelli di Registro e di Formulario Rifiuti siano applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025.

Il portale RENTRI ha messo a disposizione, in ambiente DEMO, le nuove funzionalità a favore sia dei soggetti che non sono obbligati ad iscriversi al Registro informatico per la tracciabilità dei rifiuti sia di quelli che devono farlo dopo il 13 febbraio 2025.

Queste nuove funzionalità dell’area per sperimentare consentiranno ai produttori di cui sopra:

  •  La registrazione;
  •  L’emissione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in modalità cartacea assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione del formulario;
  •  Lo scarico della copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (l’attuale 4a copia);
  • La tenuta in modalità digitale del registro di carico e scarico rifiuti.

I produttori di rifiuti che hanno adottato un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI, una volta registrati, potranno vidimare digitalmente, in modalità telematica, i FIR cartacei.

Anche per quest’are di “Demo”, l’accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione

  •  SPID per persona fisica,
  •  SPID per persona giuridica,
  •  Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
  •  Carta di Identità Elettronica (CIE).

Nel caso di dispositivi di identità digitale intestati a persona fisica, questa deve avere poteri per rappresentare l’impresa oppure deve essere stata incaricata ad operare dall’impresa o dall’ente o dall’organizzazione tramite apposita procedura.

Contatta subito i nostri uffici per richiedere una consulenza o un preventivo